Specifiche legali

Il dr. Sergio Ricci opera a livello professionale, esclusivamente in virtù dei titoli professionali di seguito immediamente indicati e dell'esperienza lavorativa e professionale pregressa comunque acquisita.

L'attività professionale esercitata dal dr. Sergio Ricci, di tributarista qualificato, (in base all'art.1 e al'art.6 c.1 e c.2 della legge 4 del 26-1-2013 G.U.n. 22 del 26-1-2013 con conformità della medesima attività professionale alla norma tecnica UNI 11511), iscritto all'Istituto Nazionale Tributaristi (I.N.T.) al n. 1971, abilitato come incaricato intermediario fiscale ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. e) del DPR 322/1998 e dell'art. 1 del Decreto Min. Finanze 19/4/2001 e di consulente di management qualificato CMC, (in base all'art.1 e all'art.6 c.1 e c.2 della legge 4 del 26-1-2013 G.U.n. 22 del 26-1-2013 con conformità della medesima attività professionale alle norme tecniche UNI 10771, UNI 11369, UNI 11251, UNI/TR 11396, UNI EN ISO 20700 e UNI EN 16114), iscritto all'Associazione Professionale Italiana Consulenti di Management (A.P.CO.) al n. 0012/2019, viene effettuata in conformità e con richiamo alla citata Legge n. 4 del 14-1-2013 (G.U. n. 22 del 26-1-2013), legislazione professionale di riferimento che viene richiamata in ogni comunicazione.

Per cui, le qualifiche professionali del dr. Sergio Ricci sono quelle richiamate sopra. Di conseguenza qualunque altra denominazione e qualifica professionale utilizzata a proposito delle attività del dr. Sergio Ricci, in qualunque sede ed anche eventualmente sul web, è scorretta ed impropria nel caso non sia riportata e definita qualcuna di quelle esplicitamente indicate sopra. Il presente sito web è quindi l'unica fonte informativa legittimata in materia su tale aspetto.

Il dr. Sergio Ricci opera quindi, a livello professionale, esclusivamente in virtù dei sopra indicati titoli e dell'esperienza lavorativa e professionale pregressa comunque acquisita.

 

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CAPOVERSO B) - SPECIFICA LEGALE-

 

Il dr. Sergio Ricci rende comunque noto, con chiarezza e inequivocabilmente, che anche le eventuali specifiche attività professionali che non sono riservate dalla legge in via esclusiva e/o che non sono per legge di natura riservata, in ogni caso non vengono effettuate da soggetto iscritto nella sezione A o B come previsto dall'art. 1 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.139/2005 (commercialista e/o esperto contabile) nè da soggetto iscritto previsto dalla legge n.12/1979 (consulente del lavoro), nè da soggetto iscritto previsto dalla legge n.247/2012 (avvocato). Inoltre è esclusa qualsivoglia altra attività, che sia riservata dalla legge e/o esclusiva per legge, derivante da tali normative appena richiamate o altre disciplinate in Italia, nessuna esclusa. Di conseguenza, il dr. Ricci Sergio fornisce altresi la chiara inequivocabile indicazione che intende, da sempre, formalmente distinguersi da tali soggetti professionali indicati nel presente capoverso B) e quindi invita formalmente, tra l'altro, a non utilizzare mai nei suoi confronti, sia in comunicazioni pubbliche che private, e comunque in nessun caso, tali specifiche denominazioni caratteristiche ed originanti dalle leggi e dalle attività professionali richiamate nel presente capoverso B), in quanto riferite a soggetti professionali da cui si vuole, da sempre, formalmente ed esplicitamente distinguere.

Si ricorda che in caso di eventuale necessità di ulteriori dettagli rispetto alle attività professionali esercitate, si invita sempre a richiedere preventivamente  informazioni su quanto indicato sopra, tramite l'invio di una mail diretta a: consulenza@riccisergio.com

 

 

 

 

 

 

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